Il 15 aprile 2026 il Parlamento ha approvato una riforma importantissima per proteggere i consumatori e il patrimonio gastronomico italiano. L’obiettivo è triplice: definire meglio i reati, inasprire le pene e potenziare i controlli sulla tracciabilità.
1. Nuovi Reati nel Codice Penale
Viene introdotto un capitolo dedicato ai “delitti contro il patrimonio agroalimentare”:
- Frode Alimentare: Punisce chi vende, importa o esporta cibi e bevande diversi per origine, qualità o quantità da quanto dichiarato. Le pene arrivano a un anno di reclusione e 4.000 euro di multa.
- Commercio con segni mendaci: riguarda chi usa simboli o scritte false per ingannare il consumatore, anche attraverso l’e-commerce e i canali digitali, utilizzando indicazioni o segni distintivi falsi o ingannevoli. La norma richiede il dolo specifico, ovvero la finalità di indurre in errore il consumatore.
2. Tutela di Denominazioni e Prodotti Lattiero-Caseari
- Indicazioni Geografiche: Vengono aumentate le sanzioni per chi contraffà prodotti DOP, IGP o denominazioni protette.
- Stop al “finto latte”: È vietato usare il termine “latte” per bevande vegetali senza la corretta specifica. Le multe sono pesantissime: da 4.000 a 32.000 euro (o fino al 3% del fatturato aziendale).
- Tracciabilità del latte bufalino: Nasce una piattaforma digitale per monitorare ogni spostamento del latte di bufala, evitando doppie mungiture o triangolazioni illecite, supportata da analisi di laboratorio per verificare la freschezza del prodotto.
3. Economia Circolare e Lotta allo Spreco
Una novità etica importante: i prodotti contraffatti sequestrati, se ancora sicuri per il consumo umano, non verranno distrutti ma donati obbligatoriamente a enti caritatevoli. La mancata donazione configura il reato di malversazione.
4. Risarcimento del Danno alla Salute
L’articolo ricorda che, in caso di danni fisici derivanti da cibo contraffatto, si applicano i criteri stabiliti dalla Cassazione (Ordinanza 7513/2018). In sintesi:
- Il danno è considerato unitario (patrimoniale e non patrimoniale).
- Il giudice deve valutare quanto la vita della vittima sia cambiata dopo l’illecito, evitando però “automatismi” o duplicazioni di risarcimento (non si può essere pagati due volte per lo stesso pregiudizio).
- È possibile ottenere un risarcimento aggiuntivo per la sofferenza interiore (paura, disperazione) oltre al danno biologico certificato dal medico, purché adeguatamente provato.
In breve: La riforma non solo punisce più severamente i “furbetti” dell’etichetta, ma modernizza i controlli digitali e trasforma il sequestro di merce in un’opportunità di solidarietà sociale.
“𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒛𝒂𝒕𝒂 𝒏𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒎𝒃𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒎𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑳𝒐𝒎𝒃𝒂𝒓𝒅𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒇𝒐𝒏𝒅𝒊 𝑴𝑰𝑴𝑰𝑻 – 𝑫𝑴 31/07/2024 𝒆 𝑫𝑫 14/2/2025”